(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 65 dell'11 agosto 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione» 1. All'art. 8, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A partire dall'anno 2009, la quota di cui al comma 4, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 introitata nell'anno precedente al bilancio regionale, derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, dell'art. 8, della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 e' destinata allo sviluppo e al miglioramento dell'attivita' svolta dai servizi dell'agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPA V) deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti, con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla giunta regionale.». 2. Il comma 3, dell'art. 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e' sostituito dal seguente: «3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi della legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, e le province per le sanzioni di loro competenza versano gli importi di cui ai commi 2 e 2-bis alla Regione che provvede ad assegnarli, rispettivamente, alle aziende ULSS da cui dipendono i servizi SISP, SIAN e SVET e all'ARPAV per i servizi deputati alla vigilanza e al controllo in materia di monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da impianti per teleradiocomunicazioni e da elettrodotti.».